RicercaGiuridica.com
La banca dati social e gratuita per le sentenze
Newsletter gratuita info e privacy:

Follow on Twitter Facebook Scrivici Stampa    


Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 95 (Imprese obbligate)



Codice assicurazioni - - TITOLO VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI - CAPO III BILANCIO CONSOLIDATO - -




1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio
della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all’articolo 88,
comma 2, che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato
conformemente ai principi contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede
legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di
riassicurazione ovunque costituite.
3. Ai soli fini dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate
imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127.





146 video, 20 ore

da vedere, ascoltare e scaricare

ed. settembre 2012

dal 2008 best seller




RICORDA: TESTO NON VIGENTE - Tutti i diritti riservati - Info legali - Privacy policy - Ticker IusOnDemand srl - P.IVA: 04446030969