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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 97 (Esonero dall'obbligo di redazione)
Codice assicurazioni
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- TITOLO VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
- CAPO III BILANCIO CONSOLIDATO
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1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle
imprese di cui all’articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o
indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi
del presente titolo ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita
in un altro Stato membro.
2. L'esonero è subordinato alle seguenti circostanze:
a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati
regolamentati;
b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o
quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la
redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della
fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del
capitale;
c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel
consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio consolidato
della controllante;
d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e
sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni
dell’ordinamento comunitario.
3. Le ragioni dell’esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio.
La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell’impresa che redige
il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio della
controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti
in lingua italiana, è depositata presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo
ove è la sede dell'impresa controllata.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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