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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 101 (Libri e registri obbligatori)
Codice assicurazioni
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- TITOLO VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
- CAPO III BILANCIO CONSOLIDATO
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1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi
secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, ferme restando le altre
disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto
previsto ai commi 2 e 3.
2. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a
copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui
annotare:
a) i contratti emessi;
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell’articolo 1924, secondo comma,
del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato
esercitato il diritto di recesso di cui all’articolo 177;
c) i contratti scaduti;
d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all’articolo
1924, secondo comma, del codice civile;
e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
f) i sinistri denunciati;
g) i sinistri pagati;
h) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a
copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui
annotare:
a) i contratti emessi;
b) i sinistri denunciati;
c) i sinistri pagati;
d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio;
f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la
procedura di liquidazione;
g) i reclami ricevuti.
4. L’ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri
assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le
modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni
dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
5. L’ISVAP individua, con regolamento, i libri e i registri per l’attività delle imprese di
riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalità per la loro
conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2421,
ultimo comma, del codice civile.
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