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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 103 (Attuario nominato dalla società di revisione)
Codice assicurazioni
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- TITOLO VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
- CAPO V REVISIONE CONTABILE
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1. Se tra gli amministratori della società di revisione non è presente un attuario iscritto
nell’albo previsto dalla legge, la relazione presentata dalla società è corredata dalla
relazione di un attuario, iscritto nell’albo professionale e nominato dalla medesima
società di revisione, che riporta il giudizio di cui all’articolo 102, comma 2.
2. L’incarico dell’attuario ha durata pari a tre esercizi e può essere rinnovato per non
più di due volte. Se, prima della scadenza del periodo, la società di revisione revoca
l’incarico all’attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all’ISVAP. La
revoca dell’incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento
dell’incarico ad altro attuario.
3. L’incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti
dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell’attuario che
presso l’impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami
vita o per l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità indicate
dall’articolo 160 del testo unico dell’intermediazione finanziaria.
4. L’attuario e il legale rappresentante dell’impresa trasmettono all’ISVAP, entro
quindici giorni dal conferimento dell’incarico, le dichiarazioni dalle quali risulta che
non sussiste alcuna causa di incompatibilità.
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