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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 107 (Ambito di applicazione)
Codice assicurazioni
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- TITOLO IX INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso e di
esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta a TITOLO oneroso nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri da parte di persone fisiche o
giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica, nonché i
servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni
situati al di fuori dell’Unione europea, quando sono offerti da intermediari di
assicurazione e riassicurazione registrati in Italia.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:
a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione o di
riassicurazione e dai loro dipendenti;
b) le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un’altra
attività professionale sempre che l’obiettivo di tale attività non sia quello di
assistenza all’assicurato nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di
assicurazione;
c) le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura
fornita;
2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di
assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;
3) l’intermediazione non è svolta professionalmente;
4) l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di
perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la
perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita
e della responsabilità civile connessi al viaggio stesso;
5)
l’importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata
complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non
è superiore a cinque anni.
3. Le persone giuridiche di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), sono sottoposte,
limitatamente all’attività di intermediazione assicurativa, alla vigilanza dell’ISVAP,
che la esercita mediante i poteri previsti dall’articolo 5, comma 1, anche per quanto
riguarda l’osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al
capo III, informando e collaborando con le altre autorità interessate.
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La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012
avv. Claudio Mellone
4 video, 28 minuti
in MP3 ed MP4
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