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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 112 (Requisiti per l’iscrizione delle società)
Codice assicurazioni
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- TITOLO IX INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
- CAPO II ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE
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1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2,
lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall’articolo 10, comma 4,
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2,
lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell’attività
di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al
quale la medesima chiede l’iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione del registro
di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati,
l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella
medesima sezione del registro.
3. Ai fini dell’iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di
assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all’articolo 110, comma
3, per l’attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al
comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà
dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a
norma di legge.
4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un
capitale sociale non inferiore all’importo stabilito con regolamento adottato
dall’ISVAP. E’ fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la
mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche
diverse e di dotarsi di una organizzazione adeguata.
5. Qualora la società richieda l’iscrizione alla sezione del registro di cui all’articolo
109, comma 2, lettera e), è altresì necessaria l’iscrizione delle persone fisiche
addette all’attività di intermediazione. E’ in ogni caso preclusa l’iscrizione nella
sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che
operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società.
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