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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 113 (Cancellazione)
Codice assicurazioni
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- TITOLO IX INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
- CAPO II ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE
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1. L’ISVAP dispone la cancellazione dell’intermediario dalla relativa sezione del
registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all’iscrizione;
c) mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi
1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all’articolo 336,
nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all’articolo
109, comma 2, lettere a) e b), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di
cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al
Fondo di garanzia previsto dall’articolo 115.
2. L’istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai
produttori diretti dell’impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata dall’impresa o, rispettivamente,
dall’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2,
lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto
ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma
2, lettera e), l’impresa o, rispettivamente, l’intermediario sono tenuti a darne
comunicazione all’ISVAP. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all’impresa preponente ogni
variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera
e).
3. Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall’intermediario
o dall’impresa, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano
in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.
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