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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 118 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi)
Codice assicurazioni
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- TITOLO IX INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
- CAPO III REGOLE DI COMPORTAMENTO
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1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi
collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione. Salvo
prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli
assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano
effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario iscritto
nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente
se tali attività sono espressamente previste dall’accordo sottoscritto con l’impresa. A
tal fine l’intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente
nell’ambito dell’informazione precontrattuale di cui all’articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario iscritto
alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso
di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa
coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse nell’accordo
sottoscritto con l’impresa delegataria.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’omissione o la comunicazione non veritiera è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 324 e con la
sanzione disciplinare disposta ai sensi dell’articolo 329.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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