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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 119 (Doveri e responsabilità verso gli assicurati)
Codice assicurazioni
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- TITOLO IX INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
- CAPO III REGOLE DI COMPORTAMENTO
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1. L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti
risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dei medesimi, anche se tali danni
siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
2. L’impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati
dall’operato dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo
109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai
soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e),
anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all’articolo 109, comma
2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti
assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano
rimesse alla libera scelta dell’assicurato e non siano modificabili dal soggetto
incaricato della distribuzione.
3. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2,
lettere a), b) o d), è responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa svolta
dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera
e).
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