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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 120 (Informazione precontrattuale e regole di comportamento)
Codice assicurazioni
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- TITOLO IX INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
- CAPO III REGOLE DI COMPORTAMENTO
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1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’articolo 109, comma 2, e
quelli di cui all’articolo 116, prima della conclusione del contratto e in caso di
successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le
informazioni stabilite dall’ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto
con il presente articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al
contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso
le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti
disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le
richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o
più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione
di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con
imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente,
la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero
avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del
diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l’intermediario assicurativo di
cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o
consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le
caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l’impresa
di assicurazione.
4. L’ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati,
della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacità professionale degli
addetti all’attività di intermediazione, disciplina con regolamento:
a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con
riferimento agli obblighi di informazione relativi all’intermediario medesimo e
ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l’impresa di assicurazione, alle
caratteristiche del contratto proposto in relazione all’eventuale prestazione di un
servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o all’esistenza di
obblighi assunti per la promozione e l’intermediazione con una o più imprese di
assicurazione;
b) le modalità con le quali è fornita l’informazione al contraente, prevedendo i casi
nei quali può essere effettuata su richiesta, fermo restando che le esigenze di
protezione richiedono, di regola, l’uso della lingua italiana e la comunicazione
su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del
contratto;
c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’articolo
329.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che operano
nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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