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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 122 (Veicoli a motore)
Codice assicurazioni
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- TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
- CAPO I OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
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1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non
possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i
terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del
codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su
proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di
assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai
trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà
del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o
del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo
283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata
all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma,
secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di
premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e
del contributo previsto dall’articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli
altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni
nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le
maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello
Stato in cui stazionano abitualmente.
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