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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 123 (Natanti)
Codice assicurazioni
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- TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
- CAPO I OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
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1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono
essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se
non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista
dall’articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell’acquirente con patto di
riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni
alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su
proposta dell’ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall’obbligo di
assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all’obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a
venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a
tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico
di trasporto di persone.
3. L’obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso
assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto
compatibili, le norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
52 video, 8 ore
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