RicercaGiuridica.com
La banca dati social e gratuita per le sentenze
Newsletter gratuita info e privacy:

Follow on Twitter Facebook Scrivici Stampa    


Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 124 (Gare e competizioni sportive)



Codice assicurazioni - - TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI - CAPO I OBBLIGO DI ASSICURAZIONE - -




1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le
relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se
l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità
civile.
2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i
danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai
partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.





Diritto penale, 2012

Avv. Claudio Mellone.

52 video, 8 ore

Vedi l'indice




RICORDA: TESTO NON VIGENTE - Tutti i diritti riservati - Info legali - Privacy policy - Ticker IusOnDemand srl - P.IVA: 04446030969