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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 126 (Ufficio centrale italiano)
Codice assicurazioni
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- TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
- CAPO I OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
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1. L’Ufficio centrale italiano è abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall’ordinamento
comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro delle
attività produttive, che ne approva lo statuto con decreto.
2. L’Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all’articolo 125, svolge le seguenti
attività:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione
frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal
Ministro delle attività produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento
degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al
comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla
circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario
dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al
comma 3, ed al comma 4, dell’articolo 125, in nome e per conto delle imprese
aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia
di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono
esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli
145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell’Ufficio centrale
italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di
assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall’articolo 144.
3. Ai fini della proposizione dell’azione diretta di risarcimento nei confronti
dell’Ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e
318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio,
risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e
in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui
all'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono
essere comunque inferiori a sessanta giorni.
4. L’Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la
circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei
confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il
rilascio di tali certificati comporta.
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli
accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel
territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da
assicurazione, l’Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del
proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di
veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l’Ufficio centrale
italiano può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite
relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e
alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.
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La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012
avv. Claudio Mellone
4 video, 28 minuti
in MP3 ed MP4
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