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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 132 (Obbligo a contrarre)
Codice assicurazioni
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- TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
- CAPO I OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
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1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di
polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per
l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria
verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché
dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.
2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l’autorizzazione sia limitata, ai
fini dell’assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla
circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all’osservanza dell’obbligo a
contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in
via telematica al pubblico registro automobilistico ed all’archivio nazionale dei
veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche
strettamente correlate ai costi del servizio erogato in ragione dell’esigenza di
consultazioni anche sistematiche nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto
delle frodi nell’assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
adottate le disposizioni di attuazione.
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