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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 134 (Attestazione sullo stato del rischio)
Codice assicurazioni
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- TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
- CAPO I OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
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1. L’ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo
stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di
assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’impresa deve consegnare al
contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario,
all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione
finanziaria.
2. Il regolamento può prevedere l’obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di
inserimento delle informazioni riportate sull’attestato di rischio in una banca dati
elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al
fine di consentire adeguati controlli nell’assunzione dei contratti di assicurazione di
cui all’articolo 122, comma 1. In ogni caso l’ISVAP ha accesso gratuito alla banca
dati contenente le informazioni sull’attestazione.
3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del
veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi,
ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di
osservazione.
4. L'attestazione è consegnata dal contraente all’impresa di assicurazione, nel caso in
cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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