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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 137 (Danno patrimoniale)
Codice assicurazioni
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- TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
- CAPO III RISARCIMENTO DEL DANNO
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1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba
considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un
reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro
dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo
delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli
ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più
elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge,
dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di
legge.
2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il
reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati
nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell’Agenzia delle
entrate.
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non
può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
52 video, 8 ore
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