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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità)
Codice assicurazioni
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- TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
- CAPO III RISARCIMENTO DEL DANNO
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1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella
unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità
comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto
leso.
2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento
medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione
dell’età e del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità
e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento
percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla
base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari
all’interesse legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in
misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun
giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti
dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della
tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con
equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con
decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla
variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati accertata dall'ISTAT.
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