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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 142 (Diritto di surroga dell'assicuratore sociale)
Codice assicurazioni
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- TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
- CAPO III RISARCIMENTO DEL DANNO
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1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore
dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di
assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al
danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta
assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con
l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione è tenuta
a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto
ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali
obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa
di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione
sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di
una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da
erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che
l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del
danneggiato, l’impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in
favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal
danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del
danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non può esercitare l’azione
surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla
persona non altrimenti risarciti.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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