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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 145 (Proponibilità dell'azione di risarcimento)
Codice assicurazioni
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- TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
- CAPO IV PROCEDURE LIQUIDATIVE
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1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l'azione per il risarcimento
dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo
di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni,
ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il
danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per
conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l'azione per il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali
vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi
sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello
in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il
risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto,
avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
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146 video, 20 ore
da vedere, ascoltare e scaricare
ed. settembre 2012
dal 2008 best seller
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