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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 146 (Diritto di accesso agli atti)
Codice assicurazioni
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- TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
- CAPO IV PROCEDURE LIQUIDATIVE
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1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in
materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai
danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di
valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti
relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti
fraudolenti. E’ invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e
il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è
messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue
spese, può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio
diritto.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con
regolamento adottato su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia degli atti
soggetti e di quelli esclusi dall’accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli
oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l’esercizio
del diritto di cui al comma 1.
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La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012
avv. Claudio Mellone
4 video, 28 minuti
in MP3 ed MP4
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