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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 147 (Stato di bisogno del danneggiato)
Codice assicurazioni
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- TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
- CAPO IV PROCEDURE LIQUIDATIVE
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1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa
del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro
assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento
risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza
immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del
comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che
sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75,
comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del
tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.
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