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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 147 (Stato di bisogno del danneggiato)



Codice assicurazioni - - TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI - CAPO IV PROCEDURE LIQUIDATIVE - -




1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa
del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro
assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento
risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza
immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del
comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che
sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75,
comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del
tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.





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