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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 155 (Accesso al Centro di informazione italiano)
Codice assicurazioni
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- TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
- CAPO V RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRI AVVENUTI ALL’ESTERO
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1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all’articolo 151, hanno diritto di
richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell’impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell’impresa di
assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al
risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica,
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della
Repubblica,
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione
italiano il nome e l’indirizzo del proprietario o dell’usufruttuario o dell’acquirente
con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria del
veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un
interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in
particolare:
a) all’impresa di assicurazione,
b) all’ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell’autorità giudiziaria, le forze di polizia nonché gli organi
di polizia stradale di cui all’articolo 12 del codice della strada e le pubbliche
amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati
del Centro di informazione italiano. Le imprese di assicurazione, l’Ufficio centrale
italiano e l’Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro di
informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.
4. L’ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei
veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell’archivio nazionale dei veicoli di
cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della
strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione istituiti dagli
altri Stati membri per l’attuazione delle disposizioni previste dall’ordinamento
comunitario.
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ed. settembre 2012
dal 2008 best seller
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