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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 158 (Requisiti per l'iscrizione)
Codice assicurazioni
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- TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
- CAPO VI DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' PERITALE
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1. Per ottenere l’iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di
applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura
penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel
massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a
cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante
l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua
o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né
essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale,
sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento,
concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre
esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che
l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei
provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea
triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;
g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell’articolo 156, non possono esercitare l'attività di perito
assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto
lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario
lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell’iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità
professionali, che sono accertate dall’ISVAP tramite una prova di idoneità,
consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti
nell’esercizio dell’attività. L’ISVAP determina, con regolamento, i titoli di
ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla
relativa organizzazione e gestione.
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