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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 162 (Determinazione dell'oggetto della delega)



Codice assicurazioni - - TITOLO XI DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE - CAPO I COASSICURAZIONE COMUNITARIA - -




1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i
coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinché curi la gestione del contratto
per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e
quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del
premio da applicare al contratto.





La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012

avv. Claudio Mellone

4 video, 28 minuti

in MP3 ed MP4




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