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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 168 (Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XII NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice
civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto
previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i
contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel
territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a
favore di un’impresa di assicurazione che ha la sede legale all’estero oppure a favore
di una sede secondaria all’estero di un’impresa che ha la sede legale nel territorio
della Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per
l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento
possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata
l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana cedente sino alla pubblicazione
del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice
civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati
membri, che sia stato autorizzato dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di
origine dell’impresa cedente ed effettuato con l’assenso dell’ISVAP, non è causa di
risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se
persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere
dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dell’avviso di cui all’articolo 199, comma 6.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice
civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di
portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.
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La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012
avv. Claudio Mellone
4 video, 28 minuti
in MP3 ed MP4
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