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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 170 (Divieto di abbinamento)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XII NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
- CAPO II ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI
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1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le
imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l’assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti
assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente
prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di
garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta
inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con
recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l’assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli in
abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali
proposte non costituiscano l’unica offerta dell’impresa e siano osservate le
disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell’intermediazione
finanziaria per l’offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari,
possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall’articolo
172.
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La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012
avv. Claudio Mellone
4 video, 28 minuti
in MP3 ed MP4
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