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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 174 (Diritti dell'assicurato nell’assicurazione di tutela legale)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XII NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
- CAPO III ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA
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1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in
funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di
un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un
procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi
con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest'ultimo
sia abilitato secondo la normativa applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l’assicurato e l’impresa sulla gestione del sinistro, le parti
possono o adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento
da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve
essere esplicitamente prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell’assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1,
non è necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la
medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti
dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica;
b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare
in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo;
c) né l'impresa di assicurazione della tutela legale né l'impresa di assicurazione
dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale
entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate
da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti
dall'impresa di assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l’assicurato e l’impresa di
assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l’impresa
richiama per iscritto l’attenzione dell’assicurato sulla possibilità di avvalersi dei
diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell’arbitrato di
cui al comma 2.
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