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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 180 (Contratti di assicurazione contro i danni)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XII NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
- CAPO VI LEGGE APPLICABILE
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1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le
norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del
rischio è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro
Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo
Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto;
quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati,
prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato
membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.
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