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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 182 (Pubblicità dei prodotti assicurativi)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XIII TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata
avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al
contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si
riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente
effettuata dagli intermediari.
3. L’ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale
pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli
intermediari.
4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni,
la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle
disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle
disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza
ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184,
comma 2.
7. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di
chiarezza e correttezza dell’informazione.
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