|
| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
La ricerca puo' avvenire per testo libero, anche parte di parola, di tutti i termini (AND) oppure ricerca per frase esatta.
E' possibile anche specificare il numero dell'articolo (o parte di esso: indicando 16 si trovera' anche 16 bis e 160) nel campo piu' piccolo.
Le frasi cercate vengano evidenziate nel testo con un fondo giallo. Le parole chiave inserite in apposito glossario sono navigabili e sono sottolineate dal software.
L'aggiornamento e' curato on line dagli autori.
|
|
Art. 183 (Regole di comportamento)
Codice assicurazioni
-
- TITOLO XIII TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
-
-
1. Nell'offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti
e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente
informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò
sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da
consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti
sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che
rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare
misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L’ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla
determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i
contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza
rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L’ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei
contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni
assunte dall’impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o
in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità,
limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell’offerta e
nell’esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in
considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
| |
La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012
avv. Claudio Mellone
4 video, 28 minuti
in MP3 ed MP4
|