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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 185 (Nota informativa)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XIII TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
- CAPO II OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
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1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della
Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di
servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed
unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che
sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di
assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato
giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione
patrimoniale dell'impresa.
3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota
informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative
all’impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e
alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e
alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di
contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei
diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità
eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell’articolo 2, comma 1, l'ISVAP
determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono necessarie alla
piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con particolare
riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse.
Al contraente di un'assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il
periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottato
dall'ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati
della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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