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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 186 (Interpello sulla nota informativa)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XIII TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
- CAPO II OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
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1. L'impresa può trasmettere preventivamente all'ISVAP la nota informativa,
unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento
sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni
del presente capo, fermo restando che la valutazione dell’ISVAP non può essere
utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L'ISVAP provvede a rendere nota all’impresa la sua valutazione entro sessanta
giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al
contratto. Decorso tale termine senza che l’ISVAP si sia pronunciato con un
giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota
informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L’ISVAP può
disporre la revoca, previa notifica all’impresa interessata, qualora vengano meno i
presupposti dell’accertamento ovvero se l’impresa abusa del provvedimento
richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le eventuali integrazioni alla nota informativa.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'ISVAP l'impresa
non procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione della
nota informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione della nota
informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per
raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della
commercializzazione.
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