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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 190 (Obblighi di informativa)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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1. L'ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati
e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso
stabilite con regolamento.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della
società di revisione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario
revisore, dell’attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per
l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini
per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai
commi 3 e 4.
3. L’organo che svolge la funzione di controllo in un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano
costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle
norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto
dell’impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo
adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e
poteri. Il medesimo organo fornisce all’ISVAP ogni altro dato o documento
richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP gli atti o i fatti,
rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione
delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che
possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo,
un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
sul bilancio. I medesimi soggetti forniscono all’ISVAP ogni altro dato o documento
richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ai soggetti
che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di
assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi
dell’articolo 72.
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