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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 193 (Imprese di assicurazione di altri Stati membri)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
- CAPO II VIGILANZA SULLA GESTIONE TECNICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
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1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono
soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità dello Stato membro d’origine anche
per l’attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione
di servizi, nel territorio della Repubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l’ISVAP, qualora accerti che l’impresa di
assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad
osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e
di attuazione.
3. Qualora l’impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l’ISVAP ne
informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che
vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di
origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali,
ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative, l’ISVAP può adottare nei confronti
dell’impresa di assicurazione, dopo averne informato l’autorità di vigilanza dello
Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi
contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti
di cui all’articolo 167.
5. Qualora l’impresa di assicurazione che ha commesso l’infrazione operi attraverso
una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni
amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate
nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all’esercizio dell’attività in regime
di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all’impresa
interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di assicurazione fa uso della
lingua italiana.
7. Delle misure adottate l’ISVAP ordina la menzione, a spese dell’impresa di
assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel
provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti
adottati l’ISVAP informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.
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