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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 196 (Modificazioni statutarie)



Codice assicurazioni - - TITOLO XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI - CAPO II VIGILANZA SULLA GESTIONE TECNICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE - -




1. L'ISVAP approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le
modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
quando non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'approvazione prevista dal comma 1.





Aumentano le entrate fiscali ma il debito pubblico non diminuisce e la stampa distrae:

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