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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 199 (Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
- CAPO III VIGILANZA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
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1. L’impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della
Repubblica comunica senza indugio all’ISVAP di aver richiesto alla propria autorità
di vigilanza l’autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in
Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.
2. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica, l’ISVAP dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello
Stato membro dell’impresa cedente, dopo aver verificato che l’impresa cessionaria è
autorizzata all’esercizio delle attività trasferite e che dispone, tenuto conto del
trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di
solvibilità richiesto. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da
un’impresa di assicurazione di altro Stato membro all’impresa con sede legale nel
territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio
italiano.
3. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un’impresa di
assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l’ISVAP dà il suo assenso
all’autorità di vigilanza dello Stato di origine dell’impresa cedente dopo aver
verificato che:
a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell’attività in
regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;
b) l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha
accertato che l’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle
attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
4. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha sede legale in un
altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro,
l’ISVAP dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine
dell’impresa cedente dopo aver verificato che:
a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in
libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;
b) l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha
accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività
a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
5. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di
un’impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l’ISVAP dà il suo assenso
all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente dopo
aver verificato che:
a) la sede secondaria è autorizzata all’esercizio delle attività trasferite;
b) l’autorità dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che
l’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a
copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria
dell’impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.
6. L’ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti
emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di
portafoglio autorizzati.
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