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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 202 (Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di imprese di riassicurazione)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
- CAPO III VIGILANZA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
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1. Il trasferimento del portafoglio dell’impresa di riassicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria
di un’impresa con sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo sono
sottoposti, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP, secondo
la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel
Bollettino. L’ISVAP verifica che l’impresa cessionaria, qualora stabilita nel
territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga
delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte
almeno un’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica,
è autorizzata secondo le disposizioni di cui all’articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4,
intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di
riassicurazione. Si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi
previste.
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