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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 208 ( Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati terzi)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
- CAPO IV COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA
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1. L’ISVAP informa la Commissione europea:
a) di ogni autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa rilasciata ad
un’impresa di assicurazione di nuova costituzione che sia controllata,
direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione aventi la sede legale
in uno Stato terzo;
b) di ogni autorizzazione all’acquisizione, da parte di imprese di assicurazione
aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese
di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.
Se l’autorizzazione è stata rilasciata ad un’impresa di assicurazione che si trovi
nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo è
specificamente indicata nella comunicazione che l’ISVAP invia alla Commissione
europea.
2. L’ISVAP informa la Commissione europea delle difficoltà incontrate dalle imprese
aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell’accesso e nell’esercizio
dell’attività in regime di stabilimento in uno Stato terzo.
3. Su decisione della Commissione europea, l’ISVAP sospende le procedure per il
rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma
1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono
negate qualora la decisione della Commissione sia prorogata dal Consiglio
dell’Unione europea.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese di
assicurazione di Stati terzi, o società dalle medesime controllate ed autorizzate da
uno Stato dell’Unione europea, costituiscano un’impresa di assicurazione e nel caso
in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di assicurazione autorizzate secondo la
legge di uno Stato membro.
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