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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 211 (Area della vigilanza supplementare)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XV VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione:
a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210;
b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210;
c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante in
un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210 o le imprese che sono
comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la società che esercita
il controllo ai sensi dell'articolo 72, comma 1 e comma 2, lettere a) e b), e per
impresa partecipante si intende la società che detiene, direttamente o indirettamente,
diritti nel capitale di un'altra società, i quali realizzano una situazione di legame
durevole con la società partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza
notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. E’ altresì impresa partecipante
l’impresa legata ad un’altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione
unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono
composti in maggioranza dalle stesse persone. E' in ogni caso considerata
partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di
voto di un'impresa. Nei confronti delle imprese di cui all’articolo 210, comma 3, per
l'individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo
stato patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal TITOLO VIII.
3. L'ISVAP può, in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza supplementare
le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato terzo, qualora
sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie con gli
effetti previsti dal provvedimento di cui all’articolo 219.
4. L'ISVAP può, con prudente apprezzamento, escludere dall'area della vigilanza
supplementare un'impresa di cui al comma 1, quando l'impresa presenta un interesse
trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure quando è
inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale impresa
rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.
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