|
| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
La ricerca puo' avvenire per testo libero, anche parte di parola, di tutti i termini (AND) oppure ricerca per frase esatta.
E' possibile anche specificare il numero dell'articolo (o parte di esso: indicando 16 si trovera' anche 16 bis e 160) nel campo piu' piccolo.
Le frasi cercate vengano evidenziate nel testo con un fondo giallo. Le parole chiave inserite in apposito glossario sono navigabili e sono sottolineate dal software.
L'aggiornamento e' curato on line dagli autori.
|
|
Art. 215 (Operazioni infragruppo rilevanti)
Codice assicurazioni
-
- TITOLO XV VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
- CAPO III VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO
-
-
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio
della Repubblica, le sedi secondarie, istituite nel territorio della Repubblica da
imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, nonché le sedi
secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di riassicurazione
aventi sede legale in altro Stato membro ovvero in uno Stato terzo, sono soggette
alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le
medesime entità e le imprese, di cui all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono
con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di
assicurazione o in un’impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare.
2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano:
a) i finanziamenti;
b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;
c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità;
d) gli investimenti;
e) le operazioni di riassicurazione;
f) gli accordi di ripartizione dei costi.
3. Le imprese di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio
e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per
consentire l’accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle
operazioni di cui al commi 1 e 2. L’ISVAP verifica l’idoneità delle procedure e con
regolamento dispone prescrizioni generali in merito.
4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di
accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilità di
un'impresa di assicurazione o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
| |
Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
52 video, 8 ore
Vedi l'indice
|