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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 216 (Comunicazione delle operazioni rilevanti)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XV VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
- CAPO III VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO
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1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle operazioni,
individua con regolamento, in conformità all'articolo 215, comma 4, le operazioni da
assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e
quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altresì, le
modalità e i termini per le comunicazioni stesse.
2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli
effetti negativi di cui all'articolo 215, comma 3, o può arrecare pregiudizio per gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'ISVAP
vieta all'impresa, con provvedimento motivato il compimento dell'operazione entro
il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva risulta
incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi integrativi. In tale
ipotesi il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della
documentazione integrativa. Il termine è invece sospeso se l'ISVAP formula rilievi o
chiede ulteriori informazioni in relazione all'operazione e continua a decorrere dalla
ricezione della documentazione prodotta.
4. L’ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica
successiva o quelle per le quali e' stata omessa la comunicazione preventiva
producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa di
assicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto
a prestazioni assicurative, ordina all'impresa di assicurazione di porre in atto le
misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando
a tal fine un termine congruo.
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