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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 218 (Verifica della solvibilità dell'impresa controllante)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XV VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
- CAPO IV VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA
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1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano una verifica
della solvibilità dell'impresa controllante secondo le disposizioni stabilite
dall’ISVAP con regolamento.
2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione
avente sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di
partecipazione assicurativa, di riassicurazione, o di assicurazione aventi sede legale
in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata
solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione
assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo.
3. L'ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia
effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o
partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di
riassicurazione o dall'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
5. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono all'ISVAP,
unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di
solvibilità della controllante secondo il modello di cui all’articolo 219, comma 1,
lettera d).
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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