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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 219 (Calcolo della situazione di solvibilità corretta)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XV VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
- CAPO IV VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA
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1. L’ISVAP disciplina con regolamento:
a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività
e delle passività, i termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare
periodicamente, i casi di esonero dall’obbligo di calcolo della solvibilità corretta
per le imprese di assicurazione controllate o partecipate;
b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, i
criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta, l’eliminazione del doppio
o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, il
trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del
margine di solvibilità, l’eliminazione della costituzione di capitale frutto di
operazioni interne al gruppo;
c) il trattamento delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi
sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, delle
imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di assicurazione
controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di
riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai
fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilità corretta,
determinando agli stessi fini gli effetti derivanti dall’indisponibilità delle
informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede
legale in un altro Stato;
d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della società
che controlla l’impresa di assicurazione, i criteri e le modalità di verifica della
solvibilità della medesima società, i principi generali, i metodi di calcolo, il
trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine di solvibilità teorico ed i
casi di esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante.
e) le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta,
garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo. Art. 220
(Accordi per la concessione di esoneri)
1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, è controllata da
un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa
di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP
può esonerare l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la
situazione di solvibilità corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorità di
vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della
vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.
2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di
assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa
impresa di partecipazione assicurativa, dalla stessa impresa di riassicurazione o dalla
stessa impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP può
esonerare l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di
effettuare la verifica della solvibilità della controllante, se l'Istituto ha concordato
con le autorità degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della
vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.
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