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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 226
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO I MISURE DI SALVAGUARDIA
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(Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi)
1. L’ISVAP vieta alle imprese di assicurazione, che hanno sede legale in altri Stati
membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di
prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio
della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi
Stati membri d’origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale
misura. A richiesta delle medesime autorità, l’ISVAP adotta altresì i provvedimenti
di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le
modalità di cui all'articolo 224.
2. L'ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese
di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi e delle imprese di
riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi in caso di
violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della
Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di solvibilità ed è posta in
essere da un’impresa di assicurazione extracomunitaria che sia stabilita, oltre che nel
territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'ISVAP
anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri,
l'adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 222 spetta all'ISVAP. Dei
provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri
Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può
essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni
provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività
esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione extracomunitaria è
sottoposto al controllo esclusivo dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro,
per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 224 sui beni posseduti
dall’impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della
cooperazione dell'ISVAP.
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