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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 227 (Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO I MISURE DI SALVAGUARDIA
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1. Quando il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui all’articolo 217
evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP richiede all'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 1, di presentare, entro un termine congruo, ma non
pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative, un piano di intervento che identifichi le cause della
deficienza ed illustri le iniziative che l’impresa si impegna a realizzare, entro un
termine di esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilità corretta
e per garantire la solvibilità futura.
2. L'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a breve
termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate.
3. L'ISVAP, ai fini dell’approvazione, può indicare le misure integrative o correttive
del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilità corretta.
4. L'ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilità corretta,
richiede all'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, immediati interventi atti a
eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilità corretta.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 222,
commi 3 e 4.
6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative sulla
vigilanza supplementare o se, all’esito dell’intervento richiesto dall’ISVAP,
permane una situazione di solvibilità corretta gravemente deficitaria nei confronti
dell’impresa di cui al comma 1, possono essere disposte le misure di risanamento di
cui al capo II.
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