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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 229 (Commissario per il compimento di singoli atti)



Codice assicurazioni - - TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE - CAPO I MISURE DI SALVAGUARDIA - -




1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi
provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il
compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa
conforme a legge.
2. Il provvedimento, in ogni caso, è preceduto dalla contestazione delle violazioni
accertate e può essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente
assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4
dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.





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