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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 231 (Amministrazione straordinaria
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO I MISURE DI SALVAGUARDIA
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)
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, può disporre con
decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo
dell'impresa quando:
a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività
dell'impresa;
b) siano previste gravi perdite patrimoniali.
Lo scioglimento può essere richiesto all’ISVAP dagli organi amministrativi ovvero
dall’assemblea straordinaria dell’impresa con istanza motivata sulla base dei
presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2. La proposta è preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte dell’ISVAP, con
assegnazione all’impresa di un termine congruo per presentare le controdeduzioni
ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.
3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1
sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo
quanto previsto dall'articolo 234, comma 7.
4. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta dell'ISVAP sono
comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta,
non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1.
5. L’amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o
che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata,
su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive per un periodo non
superiore a dodici mesi.
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