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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 234 (Poteri e funzionamento degli organi straordinari)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO I MISURE DI SALVAGUARDIA
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1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di
amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale,
a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l'impresa nell'interesse degli assicurati
e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice civile,
statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti ai titolari di
partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione
delle decisioni dei commissari i soci non possono chiedere al tribunale la
sospensione dell’esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad
autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti dell’ISVAP. I commissari,
nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai
commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall'ISVAP con
regolamento.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento ai sensi
dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi
subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all’articolo 236.
4. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni
specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza, può
stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. I componenti degli
organi straordinari sono personalmente responsabili per l’inosservanza delle
prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne
abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari acquisiscono preventivamente
il parere del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione dell’ISVAP per la
realizzazione di piani di risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di
azienda o rami di azienda o di partecipazioni in altre società.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i componenti dei disciolti
organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, la società di
revisione e l’attuario revisore spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP. Gli organi succeduti
all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità, riferendone
periodicamente all'ISVAP.
6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP,
possono, nell'interesse della procedura, sostituire la società di revisione e l'attuario
da essa nominato, nonché l’attuario incaricato nei rami vita e l’attuario incaricato nel
ramo dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti. Ai medesimi soggetti compete soltanto il
corrispettivo per la durata residua dell'incarico e, comunque, per un periodo non
superiore a tre mesi. Il nuovo incarico può avere durata massima fino al termine
dell'amministrazione straordinaria.
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono convocare le assemblee e
gli altri organi indicati nell'articolo 231, comma 3, con ordine del giorno non
modificabile da parte dell’organo convocato.
8. Quando i commissari siano più d’uno, essi decidono a maggioranza dei componenti
in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma
congiunta di due di essi. E' consentita la delega di poteri, anche per categorie di
operazioni, a uno o più commissari.
9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica ed in
caso di parità prevale il voto del presidente.
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