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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 235 (Adempimenti iniziali)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO I MISURE DI SALVAGUARDIA
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1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l’azienda dagli organi
amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari
acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un
componente del comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre
ragioni, non sia possibile l’esecuzione delle consegne, i commissari provvedono
d’autorità ad insediarsi, con l’assistenza di un notaio e, ove occorra, con l’intervento
della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio di cui all’articolo 230 assume la gestione dell'impresa ed
esegue le consegne ai commissari straordinari secondo le modalità indicate nei
commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente all’inizio
dell’amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono
al deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di
una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta sulla base delle
informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato
di sorveglianza. E’ comunque esclusa ogni distribuzione di utili. Art. 236
(Adempimenti finali)
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro
funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono all'ISVAP.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è
protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari
redigono un progetto di bilancio che viene presentato all'ISVAP, per l'approvazione,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e
successivamente pubblicato nei modi di legge.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano
ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con funzioni di amministrazione prendono in
consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'articolo 235,
comma 1.
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